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Puntata 06/04/2021

L’edizione della notte del Tg diretto da Enrico Mentana

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5 Commenti

  1. Quando una persona VACCINATA da pochissimo MUORE è “solo una sfortunata coincidenza”.

    Quando una persona di 80/90 anni con 4 patologie pregresse, tumore in stadio avanzato, insufficienza respiratoria, MUORE, il referto riporta E’ MORTO DI COVID.

    La maggior parte delle MORTI in ospedale, anche di persone che non avevano nessuna positività al COVID, riporta nel referto CAUSA: COVID.

    C’è un business economico anche solo per la catalogazione di un ricoverato come COVID. Ormai si sa ed è innegabile.

    Gli interessi economici smisurati dietro alle vaccinazioni rispetto alle cure già perfettamente conosciute, disponibili ed a basso costo, piu efficienti del vaccino e senza rischi ci dicono esattamente cosa stiamo vivendo da un anno e che per i nostri politici , siamo solo carne da macello…E la dittura Koereana Komunista.in stile Cinese . avanza . Adesso .."ci è consentito".., cio' che è semplicemente , un nostro DIRITTO Costituzionale!!

  2. Il governo più squallido della storia della Repubblica …..mai vista una deriva autoritaria del genere….democrazia cancellata a colpi di DPCM….il popolo non può più subire questo oltraggio ….Draghi se ne deve andare fuori dalle palle…..lui e' stato mandato x chiedere la cessione di sovranità e questo sta facendo. È un nemico del popolo e deve andare in galera

  3. Il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 , oltre ad introdurre l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, ha introdotto anche il cosiddetto “scudo penale” nei confronti degli operatori sanitari che somministrano i vaccini.

    Tale norma è contenuta nell’art. 3, che recita:

    “ Responsabilita' penale da somministrazione

    del vaccino anti SARS-CoV-2

    1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale

    verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la

    prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso

    della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui

    all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la

    punibilita' e' esclusa quando l'uso del vaccino e' conforme alle

    indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione

    all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorita' e alle

    circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della

    salute relative alle attivita' di vaccinazione.”

    Per opportuna conoscenza, pubblico il testo dei due articoli del codice penale:

    Art. 589 – “(Omicidio colposo)

    Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la

    reclusione da sei mesi a cinque anni.

    Se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la

    prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da

    due a sette anni.

    Art. 590 – “ (Lesioni personali colpose)

    Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito

    con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire

    duecentomila. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei

    mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se e'

    gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da

    lire duecentomila a ottocentomila. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della

    multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni.

    Ciò premesso, occorre in primo luogo evidenziare non solo l’incostituzionalità, ma anche l’iniquità di una simile decisione, che opera una deroga al codice penale a favore di alcune persone a svantaggio di altre, mentre le norme penali sono poste a a tutela dell’intera collettività, senza distinzione alcuna. Basti dire che neppure le forze di polizia, che pure utilizzano le armi e possono incorrere in tragici errori, sono esonerate dalla responsabilità penale rispetto di tali norme, se non per legittima difesa giudizialmente riconosciuta. A parte questo, ritengo che l’espediente del Governo, chiaramente ispirato dalla volontà di realizzare a tutti i costi e in fretta il piano vaccinale, sia destinato a fallire. Infatti, a parte il penoso accenno alla regolarità dell’immissione in commercio, che costituisce solo una delle condizioni di esonero della responsabilità penale, sempre all’art. 3 comma 1, come seconda condizione, si legge che la punibilità è esclusa se l’uso del vaccino è conforme “alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative alle attivita' di vaccinazione..”. Ma non esiste alcuna circolare del Ministero, né potrebbe esistere, che possa legittimare il fatto che le somministrazioni del vaccino avvengano in violazione delle norme sanitarie, le quali impongono per tali incombenze l’utilizzo di locali asettici, e idonei sia sotto il profilo logistico che sanitario, proprio al fine di scongiurare il rischio di pericolose infezioni. In questi ultimi tempi invece, sotto la spinta dell’attuale furia vaccinale, i vaccini vengono somministrati nei luoghi più impensati, come caserme, tendoni, supermercati, chiese, luoghi del tutto inadatti allo scopo, ai quali, negli ultimi tempi, si sono aggiunti anche gli abitacoli delle automobili, ambienti pieni di polveri e germi nocivi, per non parlare delle condizioni sommarie in cui il vaccino viene portato a destinazione. Quindi, nelle fattispecie di cui sopra, la seconda condizione di non punibilità non si potrà mai avverare.

    In definitiva, ritengo che nessuno possa fare affidamento sulle deroghe penali poste dal decreto, quanto meno in tutti quei casi nei quali la vaccinazione non sia avvenuta in un presidio ospedaliero o para ospedaliero, gli unici luoghi dove può essere garantita efficacemente l’asepsi degli ambienti e un possibile intervento d’urgenza in caso di malore post-vaccinale. Per le stesse ragioni, ritengo che neppure il consenso informato in questi casi abbia alcun valore.

    Per quanto concerne poi la responsabilità civile, credo che nei casi sopra delineati, la persona danneggiata dall’impropria somministrazione del vaccino, stante la palese negligenza insita nella condotta posta in essere, possa anche non limitarsi alla richiesta degli esigui indennizzi stabiliti dalle leggi n. 210/92 e n. 229/2005, ma sia in grado di incardinare una normale azione di risarcimento danni da fatto illecito dinanzi al giudice ordinario, non solo e non tanto nei confronti di coloro che, per non rischiare il posto di lavoro, hanno effettuato vaccinazioni improprie, i meno colpevoli di tutti, quanto piuttosto nei confronti di coloro che hanno determinato tale stato di cose. Quest’ultima considerazione vale anche sotto il profilo penale.

    Spero che non sia necessario, perché vorrebbe dire che è andato tutto bene, anche se purtroppo non credo che sarà così.

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